Crisi energetica: aumentano gli aiuti dello Stato

Aiuti per il costo bolletta centrale elettrica

Nuovi provvedimenti in materia di politiche energetiche nazionali si aggiungono ai precedenti aiuti per provare a contenere gli effetti a cascata dei continui rincari della bolletta dell'energia.

In attesa di vedere segnali di svolta nel conflitto tra Russia e Ucraina, le aziende italiane si trovano a dover fare i conti a tempo indefinito con una congiuntura sfavorevole come raramente accaduto in passato sul fronte dell’energia.

In loro soccorso prova a intervenire il Governo. Il 17 maggio scorso, sulla Gazzetta Ufficiale numero 114 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 50, il cui oggetto sono proprio “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Sono diverse le novità da sottolineare, rispetto a iniziative simili intraprese già nei mesi precedenti. Scorrendo il testo, le prime note rilevanti si incontrano all’articolo 2. Ci sono delle modifiche rispetto alle misure già introdotte in precedenza.

 

Con il prezzo del gas, crescono anche aiuti

Cresce l’aiuto dello Stato, in particolare su tre punti. Prima di tutto, il credito di imposta per il consumo di gas naturale, fissato dall'articolo 4 del D.L. 21/2022 (definito anche D.L. Ucraina) e riservato alle imprese diverse da quelle inquadrate come gasivore è rideterminato nella misura del 25%.  Inoltre, anche il credito di imposta per queste imprese, fissato dall'articolo 5 del D.L. 17/2022 (noto anche come D.L. Energia) è rideterminato nella stessa misura. Infine, il credito di imposta per il consumo di energia elettrica, fissato dall'articolo 3 sempre del D.L. 21/2022 e rivolto invece alle altre imprese consumatrici di gas, è rideterminato nella misura del 15%.

Passando all’articolo 4, il decreto estende il credito d’imposta per le imprese gasivore, anche in relazione alle spese sostenute con riferimento a quella per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Quindi, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo Trimestre 2022.

 

Bolletta rovente: più credito alle imprese

Subito dopo, il Decreto Legge interviene con misura in favore della liquidità. Per le imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, fino al 31 dicembre 2022 SACE concede garanzie in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato.

Per essere candidabili però, è necessario rispettare una serie di requisiti. Prima di tutto, la scadenza del 31 dicembre 2022 per rilasciare la garanzia su finanziamenti di durata non superiore a sei anni. L’importo massimo del prestito assistito è calcolato in base a due elementi. Il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia può coprire l'importo del finanziamento concesso nei limiti di quote percentuali fissate al 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, dell’80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia, e del 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per ottenere la garanzia l'impresa deve dimostrare ripercussioni economiche dirette negative causate dalla crisi in atto sull'attività d'impresa, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica Ucraina.

Possono accedere le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

 

Il fatturato che non c’è più, ma arrivano gli aiuti

Altri provvedimenti interessano chi ha già accusato danni, in termini di perdite di fatturato, riconducibili all’aggressione russa in Ucraina. Per l'anno in corso, si parla di un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato. Sono destinatarie del fondo le PMI, diverse da quelle agricole, anche in questo caso in linea con tre requisiti, da rispettare tutti.

Gli interessati devono aver realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 % del fatturato aziendale totale.

Devono inoltre aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021.

Infine, devono aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all'analogo periodo del 2019.

Per l’ammontare del contributo si applica una percentuale pari alla differenza tra la media dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.

Tale percentuale è del 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro e del 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

In ogni caso, i contributi non potranno comunque superare l'ammontare massimo di 400mila euro per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”. In arrivo nei prossimi giorni ulteriori dettagli, compresa la scadenza delle richieste.

 

Credito d’imposta rafforzato e aiuti anche per la formazione

Con l’articolo 21 del Decreto Legge si entra nel merito della maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali nel contesto Industria 4.0. Fino alla fine dell’anno viene rafforzato il credito d’imposta. Nel dettaglio, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), la misura del bonus passa dal 20% stabilito dalla legge di bilancio 2021 al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Importanti anche le misure previste subito dopo, all’articolo 22, dove si affronta uno dei temi più delicati per il settore della tecnologia in Italia. Viene infatti potenziato il credito d’imposta formazione 4.0. Le attuali aliquote del 50 e del 40%, fissate rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese, sono aumentate al 70% e al 50%.

L’incremento è riconosciuto in presenza di due condizioni. Le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, i risultati in merito all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento.

Viceversa, per i progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del decreto, qualora non sussistano i requisiti per maggiorare le aliquote, il credito d’imposta spetterà in misura ridotta: 40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese.

 

Sostegno e aiuti anche per l’export

Guardando a chi invece deve fronteggiare gli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina, l’impegno è a erogare finanziamenti agevolati, con cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’intervento complessivo di sostegno. La disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità che saranno stabilite dal Comitato agevolazioni SIMEST.

Infine, una precisazione sugli aiuti di Stato. L’ultimo articolo, il numero 50, estende il sostegno concesso in vigenza del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” l’applicazione della norma di cui all’art.53 del D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”). In deroga alla disposizione secondo cui i beneficiari di aiuti non rimborsati - da recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea - non possono ricevere nuovi aiuti - ha permesso a tali soggetti, per le straordinarie condizioni determinate dall’emergenza sanitaria, di accedere agli aiuti previsti ai sensi e in vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

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