È in arrivo la Rohs2

L'articolo 6 della Direttiva Rohs prevede che la Commissione Europea effettui un riesame delle misure previste dalla direttiva stessa e consideri qualsiasi modifica necessaria al suo campo di applicazione. Dall'inizio della revisione nel 2005, le parti interessate hanno svolto consultazioni e i consulenti hanno effettuato studi su diversi aspetti della Direttiva Rohs. La Commissione ha infine pubblicato le proprie proposte e, più recentemente, reso note le raccomandazioni a seguito di un'approfondita revisione dell'attuale elenco di esenzioni.

L'ambito di applicazione
Il campo di applicazione della Direttiva Rohs è specificato nell'allegato I e non è più collegato alla Direttiva Weee  relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il nuovo allegato I include due categorie aggiuntive: dispositivi medici (categoria 8) e strumenti di monitoraggio e controllo (categoria 9). Le aree che richiedevano maggior chiarezza, in particolare quelle relative alle apparecchiature militari e quelle specificatamente progettate come parte di apparecchiature non rientranti nell'ambito della Direttiva, sono ora chiaramente definite all'Articolo 2, mentre i pezzi di ricambio sono regolamentati dall'Articolo 4. È stato anche aggiunto l'allegato II, un elenco vincolante di prodotti inclusi che la CE può emendare come richiesto. Tutte queste modifiche sono utili per esplicitare l'ambito di applicazione designato ed evitare le diverse interpretazioni delle normative Rohs e Weee da parte degli Stati membri dell'UE. Le due categorie supplementari 8 e 9 saranno incluse nel campo di applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, fatta eccezione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (1° gennaio 2016) e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (1° gennaio 2017). Una modifica fondamentale è che le restrizioni sull'utilizzo di sostanze previste dalla Direttiva Rohs si applicherebbero solo qualora si riscontri un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente, mentre in precedenza tali restrizioni si basavano sul principio di precauzione.

Le sostanze aggiuntive
L'utilizzo di certe sostanze aggiuntive può essere soggetto a restrizioni in base alla Rohs, se tali sostanze rappresentano un rischio inaccettabile. Queste sostanze saranno riesaminate dalla metodologia Reach e quattro sostanze aggiuntive incluse nell'elenco saranno valutate quali prioritarie.
Queste sostanze sono: esabromociclododecano (HBCDD), di (2-etilesil) ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP) e dibutilftalato (DBP), tutte incluse nella "candidate list" della Reach come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
L'HBCDD viene impiegato principalmente come ritardante in fiamma in materiali in polistirene, mentre le altre tre sostanze sono plastificanti usati in materiali plastici, ad esempio Pvc, altri tipi di adesivi flessibili e inchiostri.

Le esenzioni
La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto, stilato dai consulenti tecnici dell'Oko Institute e Fraunhofer IZM, su 29 attuali esenzioni Rohs. 21 esenzioni rimarranno in vigore, molte delle quali con diciture emendate per una maggiore chiarezza, con scadenze proposte tra il 2010 e il 2014. 5 esenzioni saranno eliminate con periodi di transizione fino alla metà del 2011.
L'Oko Institute ha valutato cinque richieste per nuove esenzioni, concedendone una solamente - cadmio all'interno di una pellicola a semiconduttore composta da un cristallo singolo che converte i colori, da utilizzare nell'illuminazione allo stato solido o nei sistemi a display - con scadenza a luglio 2014.
Le date di scadenza del 2014 coincideranno con il prossimo riesame previsto. La stessa Direttiva Rohs, infatti, implica che le esenzioni siano riviste ogni 4 anni. Tale data potrebbe cambiare in base allo stato d'implementazione della Direttiva Rohs riesaminata.

Le dimostrazioni di conformità
Le proposte stabiliscono chi è responsabile della conformità alla Direttiva Rohs e ciò include produttori (comprese aziende che hanno prodotti fabbricati da terzi), importatori e distributori. Le proposte dispongono anche la necessità di effettuare campionamenti ed etichettature dei prodotti con informazioni specifiche. La Rohs diventerà una direttiva di marcatura CE. I produttori dovranno effettuare una valutazione della conformità basata su standard, ancora non resi noti. La procedura si baserà sulla Direttiva 768/2008/CE e il Regolamento 765/2008/CE, di recente adozione. Questo complesso provvedimento spiega le modalità per la valutazione della conformità, nonché altri aspetti a questa relativi. Si presume che le apparecchiature elettriche valutate attraverso test e misure in linea con i nuovi standard armonizzati, rispettino i requisiti posti dalla direttiva.
Le proposte Rohs2 rendono formalmente i produttori, gli importatori e i distributori legalmente responsabili per la conformità, mentre in precedenza la responsabilità ricadeva solo sul produttore. Come previsto dalla guida alle responsabilità della direttiva, un distributore dovrebbe, ad esempio, porre in essere le seguenti attività:

  • Verificare che i prodotti siano contrassegnati con marcatura CE e assicurarsi che ogni documentazione utilizzi un linguaggio che risulti facilmente comprensibile all'utente finale e, qualora richiesto, anche all'autorità competente.
  • Eseguire verifiche ispettive presso i produttori per assicurarsi che abbiano effettuato, ove opportuno, campionamenti a garanzia della conformità.
  • Controllare che importatori e produttori siti nell'UE aggiornino i registri dei reclami, i dettagli di apparecchiature non conformi e i richiami di prodotti.
  • Controllare i prodotti per assicurarsi che siano etichettati correttamente (ossia, recanti tipo, numero di lotto o di serie del prodotto).
  • Qualora si riscontrino prodotti non conformi, sono i distributori per primi a dover decidere se tali prodotti rappresentano un rischio. In caso affermativo, devono provvedere a informare le adeguate autorità competenti nazionali. La valutazione del rischio deve essere documentata.
  • I distributori dovranno essere in grado fornire documentazione supplementare alle autorità competenti, come ad esempio copie delle schede tecniche dei produttori che dimostrano la conformità dei prodotti, la dichiarazione di conformità del fabbricante, i risultati della valutazione dei prodotti condotta dagli stessi distributori e qualsiasi altro dato fornito dal fabbricante o dall'importatore.


Laddove il distributore sia anche l'importatore del prodotto, saranno richieste le seguenti attività supplementari.

  • Dovranno essere adottate procedure di valutazione della conformità più approfondite poiché l'importatore ne è legalmente responsabile.
  • Apporre un'etichetta con il proprio nome e indirizzo nell'UE.
  • Nel caso in cui il distributore fornisca le apparecchiature sotto il proprio nome commerciale o marchio di fabbrica, è necessario attuare procedure di valutazione della conformità accurate, poiché i fabbricanti nell'UE sono legalmente responsabili della dichiarazione di conformità.


Molti dei nuovi obblighi formalizzano ciò che è già consuetudine nel settore, ma vi sono diverse nuove procedure che potrebbe essere necessario attuare. Una buona archiviazione dei dati sarà essenziale e gran parte dei nuovi obblighi a cui adempiere riguarda la produzione di documentazione che possa essere valutata dalle autorità competenti.

Le tempistiche
La Rohs2 entrerà probabilmente in vigore nel corso degli anni 2011-2012. Restano quindi, 2-3 anni nei quali definire procedure per la conformità alla Direttiva Rohs; il tempo che rimane a disposizione non è molto. In origine, quando i produttori hanno dovuto conformarsi alla Rohs, hanno trovato la procedura molto più dispendiosa in termini di tempo e costi rispetto a quanto era previsto.
La limitazione delle quattro sostanze non potrà entrare in vigore prima cha la direttiva riesaminata sia implementata. Le esenzioni riesaminate entreranno probabilmente in vigore nel 2010 con una proroga che si suppone essere di 18 mesi, il tempo stimato necessario per permettere ai produttori di ottenere la conformità.

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